Compensazione delle emissioni di gas serra

Obbligo di compensazione derivante dal «pacchetto clima per l'Amministrazione federale» a partire dal 2020

Il pacchetto clima per l'Amministrazione federale, adottato dal Consiglio federale il 3 luglio 2019, si prefigge tra l'altro di compensare interamente tutte le emissioni di gas serra generate dall'Amministrazione federale a partire dal 2020. Pertanto, a partire da tale anno, tutte le unità rientranti nel programma di gestione delle risorse e management ambientale dell'Amministrazione federale (RUMBA) così come le unità che fanno capo al sistema di gestione dell’ambiente e dell’assetto territoriale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (SGAA DDPS) devono compensare per intero tutte le emissioni di gas serra. Nel 2021 le unità RUMBA hanno prodotto circa 22'221 tonnellate di CO2 equivalenti, che dovranno quindi compensare nel 2022. A causa della pandemia di coronavirus, questo valore è nettamente inferiore al valore abituale.  L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) provvede alla compensazione per tutta l'Amministrazione federale in qualità di servizio centrale d'acquisti in collaborazione con il Servizio specializzato RUMBA.

Cambio di sistema nella compensazione a partire dal 2022

Nel contesto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) viene fatta la distinzione tra due tipi di riduzioni delle emissioni all'estero: da un lato, i certificati di riduzione delle emissioni nel quadro del Protocollo di Kyoto (Certified Emission Reductions, CER) e, dall'altro, gli «Internationally Transferred Mitigation Outcomes» (ITMOs) nel quadro dell'Accordo di Parigi sul clima. Per l'attuazione a livello nazionale è stato introdotto ad hoc il concetto di «attestati internazionali». Un CER e un attestato internazionale (ITMO) rappresentano la riduzione delle emissioni di una tonnellata di CO2 equivalenti.

L'Amministrazione federale ha compensato in generale solo con CER certificati Gold Standard o in modo analogo, ovvero che presentano ulteriori vantaggi nell'ambito della sostenibilità. Per compensare le emissioni di gas serra del 2020 si applicano per l'ultima volta le regole previste dal Protocollo di Kyoto. Dal 2022, per la compensazione del 2021, i CER saranno sostituiti dagli ITMO (oppure da attestati internazionali).

Nel quadro del Protocollo di Kyoto i CER dei Paesi in via di sviluppo potevano essere utilizzati ai fini della compensazione. Nell'impiego dei CER non si verifica il doppio conteggio poiché i Paesi in via di sviluppo non hanno obiettivi climatici previsti dal Protocollo di Kyoto. Tuttavia, a partire dal gennaio 2021 si applicano le regole dell'Accordo di Parigi sul clima, che non prevedono più la computabilità dei CER.

Contrariamente al regime del Protocollo di Kyoto, nel quadro dell'Accordo di Parigi sul clima tutti i Paesi hanno obiettivi di riduzione delle emissioni autodefiniti (Nationally Determined Contributions, NDCs). Per evitare il doppio conteggio, il Paese in cui sono conseguite le riduzioni di emissioni (Stato partner) si assume l'impegno di non computare ai fini del conseguimento del proprio obiettivo di riduzione le riduzioni di emissioni vendute. Questo avviene attraverso un metodo di calcolo noto con l'espressione inglese «corresponding adjustment» si riferisce al fatto che le Parti trasferiscono un risultato in termini di riduzione delle emissioni a livello internazionale per essere conteggiato nell'obiettivo di riduzione di un'altra Parte, fermo restando che la Parte che ha accettato il trasferimento della riduzione non può conteggiare tale riduzione ai fini del raggiungimento del proprio obiettivo, il quale stabilisce che le riduzioni di emissioni autorizzate e vendute a livello internazionale debbano essere aggiunte alle emissioni dello Stato partner.

Poiché le regole dettagliate per la compensazione all'estero nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima non sono ancora state adottate, per il momento la cooperazione tra Stati può essere attuata soltanto attraverso la via bilaterale. A tal fine la Svizzera ha concluso accordi internazionali bilaterali con Stati partner Attualmente sono in vigore accordi bilaterali con il Perù, il Ghana, il Senegal e Vanuatu.

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